Montecarlo

t u r i s m o

Statuto Associazione Pro Montecarlo

Art. 1) Definizione territoriale

Nel territorio del Comune di Montecarlo (LU) è costituita una Associazione Pro Loco, con sede in Montecarlo, denominata "Pro Montecarlo". La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Montecarlo.

Art. 2) Finalità

Gli scopi principali che la Pro Loco si propone sono:

a) riunire tutti coloro (enti, organizzazioni, operatori economici, privati in genere) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località;
b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località studiando e proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento edilizio e stradale specie nelle zone in cui l'interesse turistico è maggiore, promuovendo l'abbellimento di piazze e di giardini, con piante e fiori, e l'apposizione di cartelli indicatori segnalandone l'eventuale deficienza e curandone la conservazione;
c) tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, il folklore e le tradizioni locali, nell'intento di farle meglio conoscere ed apprezzare;
d) promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole ed incoraggiando il miglioramento in genere dei servizi pubblici;
e) promuovere l'incremento ed il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo degli ospiti, vigilando che questi rispondano agli scopi;
f) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, manifestazioni ed iniziative d'interesse pubblico;
g) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo ed eventualmente proporre le opportune modifiche alle competenti autorità.

Art. 3) Organi e loro funzioni

Sono Organo della Pro Loco:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) l'Assemblea dei Soci.

Art. 4) Il Presidente Il presidente è nominato, tra i componenti dell'Assemblea dei Soci su designazione dell'Assemblea stessa, mediante. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La carica di Presidente è gratuita. Con la stessa Assemblea dei Soci viene provveduto alla nomina, fra i membri del Consiglio, un Vice Presidente che, in caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni. Il Presidente amministra l'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi in giudizio; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Soci. Il Presidente è assistito da un segretario e da un tesoriere.

Art. 5) Il Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio tra i componenti dell'Assemblea dei Soci e fa parte del Consiglio stesso. Il Segretario assiste il Presidente nelle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e provvede al funzionamento degli uffici. Il Segretario, assieme al Presidente ed al Tesoriere, è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. Il Segretario dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 6) Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio tra i componenti dell'Assemblea dei Soci e fa parte del Consiglio stesso. Il Tesoriere regola, previa emissione di ordinativi di riscossione e di pagamento, firmati dal Presidente, dal Segretario e controfirmati da lui stesso, il movimento dei cassa dell'Associazione. Il Tesoriere, assieme al Presidente ed al Segretario, è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. Il Tesoriere cura i rapporti con un eventuale Istituto di credito indicato dall'Associazione, di cui all'articolo 11. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 7) Il Consiglio

Il Consiglio è composto da Presidente, dl Segretario, dal Tesoriere, dal Sindaco quale membro di diritto e da altri otto membri scelti tra persone interessate al turismo ed esperte in materia turistica.
I componenti del Consiglio sono designati dall'Assemblea dei Soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri debbono essere scelti tra i componenti dell'Assemblea dei Soci. Può essere altresì nominato componente onorario del Consiglio chi ha contribuito con donazioni, oblazioni o costante e lodevole attività alla vita e allo sviluppo della Pro Loco.
Il Consiglio delibera:
a) sulla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione che dovrà essere sottoposto alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci;
b) sulla stesura del Conto Consuntivo e della Relazione sull'attività svolta che dovrà essere sottoposta alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci;
c) sulla eventuale nomina di collaboratori turistici, che hanno voto consultivo.
E' inoltre facoltà del Consiglio nominare il Segretario e il Tesoriere e, sentita l'Assemblea dei Soci, eventualmente altri impiegati per il disbrigo delle funzioni burocratiche e tecniche. I provvedimenti del Consiglio sono emessi a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei convenuti.

Art. 8) L'Assemblea dei Soci

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta dal Presidente, con lettera di comunicazione ai Soci, e mediante avviso affisso alla sede dell'Associazione e all'Albo Pretorio del Comune, dieci giorni prima della riunione.
L'Assemblea dei Soci è convocata inoltre nel caso che due terzi dei Soci ne facciano domanda scritta al Presidente e ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario; in ogni caso è convocata per l'approvazione del bilancio di previsione e dei conti consuntivi nonché delle relazioni delle attività svolte e dei piani di azione.
L'Associazione, in caso di inoperosità o di impossibilità a funzionare per mancanza di mezzi finanziari adeguati al perseguimento dei propri scopi statutari, può essere sciolta.
Lo scioglimento dell'Associazione segue le regole delle modificazioni dello statuto. In sede di Assemblea dei Soci, i Soci possono avanzare proposte che ritengono utili al conseguimento degli scopi sociali.
Tali proposte debbono risultare dall'apposito verbale steso del Segretario e firmato dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci è necessaria la presenza della metà dei Soci, in regola con le quote sociali dell'esercizio.
Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Sono compiti dell'Assemblea, oltre a quelli indicati in altri articoli:
a) approvazione bilanci preventivi e programma di attività;
b) approvazione conti consuntivi e relazione dell'attività svolta;
c) locazione e/o acquisto e costruzione di beni immobili, strumentali all'Associazione;
d) liti attive e passive.

Art. 9) I Soci

I Soci si distinguono in benemeriti, sostenitori ed annuali.
Sono soci benemeriti quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici materiali o morali all'Associazione e che versano almeno una quota dieci volte superiore a quella dei soci annuali una tantum; sono soci sostenitori coloro che corrispondono una quota almeno cinque volte superiore a quella dei soci annuali; sono soci annuali coloro che versano la quota annua fissata con delibera dal Consiglio annualmente.
I Soci che non mandano le dimissioni, per iscritto, entro il 15 dicembre, sono obbligati ai contributi fissati, anche per l'anno successivo.
I soci hanno diritto:
a) alle pubblicazioni dell'Associazione;
b) a frequentare i locali di riunione dell'Associazione;
c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione. La qualità di socio si perde per dimissioni, per rinuncia tempestiva, per esclusione, per morosità o per indegnità. Sulla esclusione per indegnità decide il Consiglio.

Art. 10) Finanziamento I provvedimenti con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
a) le quote dei soci:
b) eventuali proventi derivanti dal versamento dell'imposta di soggiorno nelle località in cui la medesima è prevista;
c) i proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
d) gli eventuali contributi di Enti Pubblici, di Associazioni di categoria e di privati;
e) le eventuali donazioni.

Art. 11) Amministrazione

Il Presidente, mediante deliberazioni scritte in apposito registro, in originale, e sottoscritto da Lui, dal Segretario e dal Tesoriere, adotta gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione, forma i bilanci consuntivi, nonché le relazioni ed i piani di azione ad essi allegati, che sottopone al voto del Consiglio ed all'approvazione dell'Assemblea.
Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.
Per quanto riguarda il movimento di cassa, si rimanda all'art. 6) del presente Statuto.
L'Associazione, per gli incassi, i pagamenti e per il deposito del proprio fondo di cassa, dovrà avvalersi, possibilmente, di un Istituto di Credito.

Art. 12) Revisone dei conti

Tre revisori dei conti hanno l'incarico di esaminare periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale; essi verranno nominati dall'Assemblea dei Soci.
Se invitati dal Presidente possono presenziare alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 13) Probiviri

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Probiviri, composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 14) Tutela

L'atto costitutivo, il presente Statuto Sociale e le eventuali modificazioni, devono essere deliberate all'unanimità, da almeno due terzi dell'Assemblea dei Soci e redatte con atto notarile.

Art. 15) Personale

L'Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personalità in qualità di incaricato, mediante deliberazioni del Consiglio, che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione.

Art. 16) Disposizioni finali

In caso di scioglimento, le somme eventualmente residuate saranno destinate con voto di maggioranza dell'Assemblea ad un'istituzione di interesse turistico e sportivo locale o ad opere di assistenza e beneficenza sociale.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà ricorso alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

 
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